IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
400;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo
1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 28 maggio 1983;
  Vista  la  direttiva  n.  219 del 30 marzo 1987 del Consiglio delle
Comunita' europee che modifica la direttiva n. 75/716/CEE concernente
il  riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativo al
tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi;
  Considerati i benefici ambientali che derivano alla riduzione delle
emissioni di biossido di zolfo nell'atmosfera;
  Considerato  che  la  riduzione  del contenuto di zolfo nel gasolio
contribuisce alla riduzione delle  emissioni  di  biossido  di  zolfo
nell'atmosfera;
  Considerato   che  e'  necessario  vietare  l'uso  di  gasolio  con
contenuto di zolfo superiore a  0,3%  in  peso  e  che  e'  opportuno
avviare  l'uso  di  gasolio  a contenuto di zolfo inferiore a 0,3% in
peso;
  Considerata  l'attuale  disponibilita'  di gasolio con contenuto di
zolfo inferiore a 0,3% in peso ed in  tempi  tecnici  di  adeguamento
degli impianti di desolforazione;
  Sentito    il    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il
Ministro della sanita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi del presente decreto si intende per gasolio qualsiasi
prodotto petrolifero definito nella sottovoce 27.10 CI della  tariffa
doganale  comune, edizione 10 dicembre 1984, o che, per i suoi limiti
di distillazione, fa parte dei distillati medi  destinati  ad  essere
utilizzati  come  combustibili  o carburanti e di cui almeno l'85% in
volume, comprese le perdite di distillazione, distilla a 350 C.
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  349/1986  concerne  l'istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale.  Il  comma  2 dell'art. 2 cosi' recita: "2. Con
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il
          Ministro   della   sanita'   e    sentito    il    Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono
          stabilite per l'intero  territorio  nazionale  e  per  zone
          particolari  dello stesso le caratteristiche merceologiche,
          aventi rilievo ai fini dell'inquinamento  atmosferico,  dei
          combustibili  e  dei carburanti, nonche' le caratteristiche
          tecnologiche degli impianti di combustione".
             -  La  legge  n.  615/1966 concerne provvedimenti contro
          l'inquinamento atmosferico.
             -  Il D.P.R. n. 400/1982 reca attuazione della direttiva
          (CEE) n.  75/716 relativa al  tenore  di  zolfo  di  taluni
          combustibili liquidi.