IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983; Vista la direttiva n. 219 del 30 marzo 1987 del Consiglio delle Comunita' europee che modifica la direttiva n. 75/716/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativo al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi; Considerati i benefici ambientali che derivano alla riduzione delle emissioni di biossido di zolfo nell'atmosfera; Considerato che la riduzione del contenuto di zolfo nel gasolio contribuisce alla riduzione delle emissioni di biossido di zolfo nell'atmosfera; Considerato che e' necessario vietare l'uso di gasolio con contenuto di zolfo superiore a 0,3% in peso e che e' opportuno avviare l'uso di gasolio a contenuto di zolfo inferiore a 0,3% in peso; Considerata l'attuale disponibilita' di gasolio con contenuto di zolfo inferiore a 0,3% in peso ed in tempi tecnici di adeguamento degli impianti di desolforazione; Sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita'; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi del presente decreto si intende per gasolio qualsiasi prodotto petrolifero definito nella sottovoce 27.10 CI della tariffa doganale comune, edizione 10 dicembre 1984, o che, per i suoi limiti di distillazione, fa parte dei distillati medi destinati ad essere utilizzati come combustibili o carburanti e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite di distillazione, distilla a 350 C.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 349/1986 concerne l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. Il comma 2 dell'art. 2 cosi' recita: "2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione". - La legge n. 615/1966 concerne provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico. - Il D.P.R. n. 400/1982 reca attuazione della direttiva (CEE) n. 75/716 relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.